Per la Cassazione il versamento dell'IVA viene prima di tutto. In particolare, con la sentenza 39500 del 29 agosto 2017 la Suprema Corte ha ribadito che il legislatore ha inteso anteporre il versamento stesso a qualsiasi altra scelta imprenditoriale (pagamento di stipendi, fornitori, pregressi debiti erariali), privilegiando quindi il pagamento dell’imposta.
Il contenzioso nasce dalla contestazione del legale rappresentante di un srl per il mancato versamento IVA 2010 per quasi 400.000 euro. In primo e in secondo grado, l'imputato è stato condannato per il reato di cui all’articolo 10-ter del Dlgs 74/2000.
L’imputato, ricorreva In Cassazione deducendo tra l'altro la violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera c), cpp, perché la Corte territoriale non aveva seguito l’orientamento di legittimità secondo cui la colpevolezza poteva essere esclusa qualora l’imputato avesse dimostrato che la crisi di liquidità, intervenuta al momento della scadenza del termine per la dichiarazione annuale relativa all’esercizio precedente, non fosse a lui imputabile, e che non potesse essere altrimenti fronteggiata con idonee misure anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale. In questo caso l’omissione dell’Iva era dipesa da due fattori assolutamente imprevedibili, in un contesto di crisi economica già in corso da diversi anni:
- il venir meno del più importante cliente
- le dimissioni di circa 40 dipendenti assorbiti proprio dal cliente.
Pertanto, non solo la sua società si era trovata improvvisamente priva degli introiti del suo principale cliente, ma si era inaspettatamente dovuta far carico di rilevanti importi per il trattamento di fine rapporto, le tredicesime e le ferie non godute.
La Cassazione ha respinto il ricorso del contribuente, in quanto l’Iva è un’imposta percepita da terzi, ma da versare all’Erario, sicché è dovere dell'imprenditore operare la scelta del rinvio del versamento in un quadro di ragionevolezza economica che, salvo eventi imprevedibili, sia tale da far ordinariamente presumere che il versamento, con l'aggiunta dei previsti interessi, possa sempre posticipatamente avvenire. Laddove tale ragionevolezza sia esclusa, l’imprenditore assume coscientemente (e dolosamente) il rischio di non ottemperare al versamento del dovuto.