Scade oggi, lunedì 18 settembre 2017, il termine per l'invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. Con questo adempimento, assieme allo spesometro prorogato al 28 settembre dopo le insistenti richieste dei professionisti, si trasmettono alle Entrate i dati in base alle registrazioni contabili al 30 giugno 2017. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, i documenti vanno registrati per competenza, ma non è raro che dopo il 30 giugno siano arrivati documenti rilevanti ai fini Iva, di competenza però del primo semestre, che quindi dovevano essere compresi negli invii.
In questo caso o nel caso in cui il contribuente si accorga di aver trasmesso all'Agenzia delle Entrati dati errati o incompleti, è possibile regolarizzare le violazioni:
- inviando la comunicazione corretta;
- versando le sanzioni ex articolo 11, commi 2-bis e 2-ter del Dlgs 471/97, ridotte per l’applicazione del ravvedimento operoso.
Attenzione: come chiarito nella recente Risoluzione 104/E/2017, i due adempimenti non devono necessariamente essere contestuali. Infatti, come illustrato nella , la trasmissione dei dati corretti e il versamento della sanzione possono essere effettuati in due tempi diversi.
Ad esempio, se la comunicazione del primo trimestre è stata inviata entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione base è pari a 250 euro, che può essere ridotta a:
- 1/9, se il versamento avviene entro il 10 settembre 2017 (90 giorni dalla scadenza del 12 giugno);
- 1/8, entro il 30 aprile 2018;
- 1/7, entro il 30 aprile 2019;
- 1/6, entro il 31 dicembre 2023;
- 1/5, in caso di costatazione della violazione, ma comunque prima della notifica dell’atto impositivo.
Qualora, invece, la correzione della comunicazione sia trasmessa a luglio, la sanzione su cui applicare le precedenti riduzioni è pari a 500 euro.