La Cassazione civile sezione Lavoro nell'Ordinanza n. 20737 del 4 settembre scorso ha accolto un ricorso INPS affermando che ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee INPS in agricoltura, la nozione di retribuzione - definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale- non è comprensiva del trattamento di fine rapporto.
Cio in base al d.lgs. 314/1997, che, all'art. 6 "Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi", esclude espressamente le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto, riconfermando sul punto la normativa precedente, che "La retribuzione imponibile è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate." Ancor più specifico, proprio in relazione all'indennità di disoccupazione, è l’art. 7, comma 2, del d.l. 86/1988, per cui "La retribuzione di riferimento per la determinazione della indennità giornaliera di disoccupazione è quella media soggetta a contribuzione ...".
Nello specifico , nel 2010 la Corte di Appello di Bari aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale della stessa città - che aveva riconosciuto il diritto di P.D. alla riliquidazione del trattamento speciale di disoccupazione agricola relativo all'anno 2000 sulla base della retribuzione giornaliera fissata dalla contrattazione collettiva della Provincia di appartenenza (anziché in base al salario medio convenzionale rilevato nel 1995 e non più incrementato negli anni successivi) e, su aveva ritenuto che nel computo di tale salario reale dovesse computarsi anche la quota di t.f.r.; l'INPS ha proposto ricorso affidato a tre motivi.
La cassazione accoglie il secondo motivo e cassa la sentenza della corte di appello in quanto afferma che :
".. il CCNL determina la quota oraria del TFR nella misura dell'8,33% della paga base nazionale, dell'indennità di contingenza e del salario integrativo provinciale, ma detta indicazione, che incide sul rapporto di lavoro ed è estraneo all'aspetto previdenziale, vale a precisare le voci che devono entrare nel conteggio (stante la facoltà riservata all'autonomia collettiva di eliminarne alcune) ma ciò non toglie che, ove la retribuzione percepita sia inferiore o superiore a quella di cui al CCNL il conteggio del dovuto al lavoratore si debba liquidare sul percepito".