Per la CTR del Piemonte, la notificazione dell’accertamento “esecutivo” può essere legittimamente eseguita dall’ufficio in via diretta a mezzo del servizio postale (sentenza 1138 del 17 luglio 2017). La controversia è sorta da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società che, tra l’altro, risultava aver contabilizzato fatture per operazioni inesistenti.
In CTP gli atti venivano annullati per giuridica inesistenza della notifica dell’atto, effettuata in via diretta a mezzo del servizio postale e non per il tramite di un agente notificatore così come, imposto dall’articolo 29 del decreto legge 78/2010. Il primo giudice, annullava gli atti impositivi, accogliendo l’eccezione di irrituale notifica degli stessi sul rilievo che la legge, nel consentire la notifica diretta degli atti tributari avvalendosi del servizio postale. L’ufficio ricorreva in appello.
La Commissione tributaria regionale del Piemonte ha da un lato, riconosciuto la valenza generale della norma, che consente la notifica postale diretta dell’atto tributario; dall’altro, ha ribadito il principio per il quale, laddove l’interessato abbia proposto ricorso avverso un atto di cui assume viziata la notifica, qualunque eventuale vizio della notificazione perde di rilevanza realizzandosi la fattispecie di sanatoria del vizio stesso per raggiungimento dello scopo. A ulteriore sostegno delle proprie conclusioni, il collegio tributario piemontese ha richiamato la giurisprudenza di Cassazione che, con orientamento consolidato, afferma anche per le cartelle di pagamento la legittimità della notifica eseguita mediante spedizione diretta dell’atto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.