E' stato posto un quesito all'Agenzia delle Entrate relativamente ai dati delle bollette doganali nella comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. In particolare, con riferimento alla comunicazione delle “bollette doganali” nel prospetto “DTR” della comunicazione, si fa presente che - nella prassi – è possibile che nei software contabili venga inserita una sola anagrafica a fronte del fornitore “bolla doganale”, specificando, fattura per fattura, la denominazione dell’ufficio doganale da riportare nei registri IVA: pertanto, non si disporrebbe dell’informazione da riportare – obbligatoriamente – nei campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore extracomunitario.
E' stato chiesto all'Agenzia se sia possibile rendere facoltativa la compilazione dei predetti campi.
In risposta, con la Risoluzione 85/e 2017, l'Agenzia ha chiarito che con riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture ricevute (DTR), tra cui anche le bollette doganali, i campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi. In particolare, nel caso in cui l’elemento informativo “Identificativo Paese” viene valorizzato con un codice Paese extracomunitario, il sistema non effettua controlli sul valore riportato nell’elemento informativo “Identificativo Fiscale” che, quindi, può essere valorizzato liberamente.
Il comma 2 dell’articolo 25 del d.P.R. n. 633/1972 infatti specifica che “Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota”.
Conseguentemente, si ritiene che le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento, siano valori da registrare.
Al fine di non creare aggravi per i contribuenti che dispongono di software contabili che, ad oggi, hanno le limitazioni specificate nel quesito e nelle more di un loro rapido adattamento, si consente – solo con riferimento alle comunicazioni del periodo d’imposta 2017 – di valorizzare, all’interno della sezione <CedentePrestatoreDTR>, l’elemento informativo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese> con la stringa “OO” e l’elemento <IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con una sequenza di undici “9” .