Il 31 luglio 2017, tra ASSOTELECOMUNICAZIONI-ASSTEL nonché ASSOCONTACT e le Segreterie Nazionali di SLC-CGIL, FISTEL CISL, UILCOMUI è stato raggiunta una nuova intesa per la "Modifica e integrazione dell'Accordo collettivo per la disciplina delle collaborazioni nelle attività dei call center "outbound”, stipulato con riferimento al CCNL Telecomunicazioni”, che aveva previsto il differimento dell'aumento retributivo del minimo garantito dal 70% all'80% al 1° gennaio 2017.
L'accordo si applica ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che svolgano:
- attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center outbound,
- attività di recupero crediti telefonico outbound,
- attività di ricerca di mercato, di imprese che applichino il CCNL telecomunicazione.
La figura professionale alla quale si potrà applicare il presente Accordo è unicamente quella dell'operatore telefonico outbound; restano quindi escluse le figure di coordinamento e quelle che svolgano attività esclusivamente di back office che saranno a norma svolte da personale con contratto di lavoro subordinato.
1. Al Collaboratore che svolga attività di vendita diretta di beni, servizi, agenda presa di appuntamenti, recupero crediti e ricerche di mercato, verranno riconosciuti i compensi conseguenti al raggiungimento degli obiettivi prefissati, in modo uniforme, dal Committente qualora risultino superiori ai compensi che spettano al Collaboratore in relazione al numero totale di ore effettivamente lavorate
2. Il livello retributivo orario è il minimo tabellare del 2° livello di inquadramento del CCNL TLC tempo per tempo vigente, rapportato alle ore di effettiva prestazione nel periodo di vigenza del contratto di collaborazione: le parti convengono sull'applicazione, delle seguenti percentuali del suddetto livello retributivo:
- fino al 31 marzo 2019 - 80%
- fino al 31 marzo 2020 - 90%
- dal 1° aprile 2020 - 100%
Inoltre viene concordato nuovo specifico assetto alla tutela dei Collaboratori in materia di assistenza sanitaria integrativa per cui dal 15 febbraio 2017 i collaboratori il cui rapporto di lavoro sia in corso di svolgimento, nonché quelli che attiveranno successivamente un rapporto di lavoro, usufruiranno di Assistenza Sanitaria Integrativa per la copertura del rischio grandi interventi, prestazioni di long term care, alla gravidanza/maternità i cui costi saranno a totale carico dei committenti per un ammontare massimo mensile per ciascun lavoratore pari ad € 7,00 onnicomprensivo a condizione che il relativo rapporto di lavoro abbia una durata superiore a 30 giorni, comprensivi di eventuali proroghe o rinnovi. I premi potranno essere aumentati con contribuzione volontaria dei lavoratori