Continua l'odissea dello spesometro 2017. Il termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. "spesometro) è stato prorogato al 16 ottobre. Com'è noto, questo adempimento è stato introdotto dal decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2017 (D.L. 193/2016), che ha modificato il previgente obbligo di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (razionalizzando una serie di adempimenti comunicativi verso l’Agenzia delle entrate).
L’adempimento riguarda tutti i titolari di partita Iva, mentre ne sono invece esonerati i seguenti soggetti.
Soggetti con esonero totale
- contribuenti in regime forfettario ed in regime dei minimi (per qualsiasi operazione, attiva o passiva, ivi inclusi gli acquisti in reverse charge);
- produttori agricoli in regime di esonero (art. 34 c. 6 Dpr 633/1972) situati nelle zone montane di cui all’art. 9 Dpr 601/73;
- contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse/ricevute (art. 1 c. 3 D.Lgs. n. 127/2015) o dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 c. 1 D.Lgs. n. 127/2015)
Soggetti con esonero parziale
- agricoltori esonerati (volume d’affari inferiore a € 7.000) ubicati in zone non montane. Devono trasmettere solo le (auto)fatture emesse dai propri clienti i quali hanno l’obbligo di consegnarne una copia all’agricoltore;
- soggetti in regime di Legge n. 398/91 (es. associazioni sportive dilettantistiche). Devono trasmettere solo le fatture emesse rientranti nell’attività commerciale;
- dettaglianti che hanno esercitato solo l’opzione per la trasmissione elettronica dei dati dei corrispettivi (non delle fatture) hanno l’obbligo dello spesometro.
Attenzione: i contribuenti che hanno:
- inviato le fatture emesse,
- ricevuto le fatture d'acquisto,
elettronicamente tramite il Sistema d'interscambio, non sono obbligati ad includere i dati di dette fatture nello spesometro. Tuttavia, possono includere nello spesometro i dati di tutte le fatture (anche quelle transitate tramite SdI).
Si riporta il testo del comunicato stampa con cui l'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'esonero per i dati comunicati dal sistema tessera sanitaria:
"Nella comunicazione dei dati delle fatture in scadenza il prossimo 28 settembre è possibile non inserire i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (articolo 3 comma 3 del D.lgs. n. 175/2014). L’Agenzia delle Entrate, comunque, accoglierà ed eviterà duplicazione delle informazioni anche se le comunicazioni dovessero ricomprendere i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria. L’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che i curatori fallimentari e i commissari liquidatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati delle fatture della società/impresa fallita o in liquidazione coatta amministrativa rispettando i termini normativamente previsti per l’adempimento, ma con riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Resta ferma la possibilità per gli stessi curatori e commissari di inviare anche i dati delle fatture emesse e ricevute/registrate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, di cui sono entrati in possesso ai fini dell’assolvimento del propri incarichi."