Con il D.Lgs n.117/2017, il legislatore ha individuato una chiara e precisa circostanza, nel rispetto della quale, un ente del Terzo settore possa acquisire la qualifica fiscale di ente commerciale. Infatti, da una lettura invertita dell'art. 79 comma 5, gli enti del Terzo settore, che realizzino attività di interesse generale commerciale e non, assumono la qualifica fiscale di enti non commerciali se, considerato un determinato periodo d'imposta, conseguono la maggior parte dei proventi proprio dalle attività non commerciali.
Secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore si considerano “entrate derivanti da attività non commerciali”: le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, nonchè i proventi e le entrate percepite dalle attività non commerciali ex art. 79 del testo del codice, ossia:
- attività di interesse generale svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi;
- attività di interesse generale finalizzate alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale, purché gli utili siano in toto reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati;
- le attività conformi alle finalità istituzionali, svolte da associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi, degli stessi.
Si considereranno invece aventi natura commerciale:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi degli stessi a fronte del pagamento di corrispettivi, contributi e/o quote supplementari.
Il passaggio da non commerciale a commerciale opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale, tenendo conto della prevalenza dei ricavi commerciali su quelli non commerciali.