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esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti non superiori a:
- € 50.000 annui, in relazione all’IVA;
- € 20.000 annui, in relazione alle imposte sui redditi ed all’imposta regionale sulle attività produttive;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità e dalla prestazione di idonea garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a € 50.000 annui;
- mancato assoggettamento alla disciplina delle società non operative di cui all’art. 30, legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- esclusione dall’accertamento analitico-induttivo basato sul ricorso a presunzioni semplici purchè gravi, precise e concordanti [art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ed all’art. 54, comma 2, secondo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633];
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riduzione dei termini di decadenza dell’attività di accertamento rispetto a quanto ordinariamente stabilito dall’art. 43, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dall’art. 57, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 63311, con beneficio:
- individuato in almeno un anno;
- graduato a seconda del livello di affidabilità conseguito;
- esclusione della determinazione sintetica di cui all’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, purché il reddito complessivo accertabile non superi di 2/3 il reddito dichiarato.
Attenzione: al verificarsi di violazioni tributarie penalmente rilevanti, per il periodo di imposta interessato trovano applicazione le sole fattispecie di esonero dall’apposizione del visto di conformità (ovvero di esonero dalla prestazione della garanzia) per la compensazione dei crediti e per i rimborsi di imposta, ma non le ulteriori misure premiali.