La Fondazione studi dei consulenti del lavoro, con approfondimento dell’8 agosto 2017, ha commentato la circolare Inps n. 124/2017, in materia di prestazioni economiche di malattia agli iscritti ex Enpals e Fondo pensioni sportivi professionisti,
L'approfondimento ricorda che il versamento della contribuzione per l'indennità di malattia per questi lavoratori era obbligatorio solo nel caso il CCNL non prevedesse il pagamento diretto a carico delle aziende della retribuzione nei periodi di malattia come previsto dalla legge 133 2008.
Il successivo decreto Salva Italia pero aveva inseirto un comma che estendeva l'obbligo a tutti i datori di lavoro indipendentemente dalle previsione dei contratti oleettivi. Il consiglio nazionale dell'ordine aveva confutato la risocntrozine ricvendicando la particolarità della normativa del settore dello spettacolo e le tesi era condivisa dall'inps come riportato da numerose circolari e dall'apposita istituzione di un codice di autorizzazione (8G) che identificava le aziende non tenute al versamento.. La circolare 124 2017 ha ora recepito la richiesta la variazione di inquadramento per cui la situazione sembra definitivamente chiarita per il futuro.
L'approfondimento dell'Ordine ricorda però che dai primi mesi dell'anno 2016 l'INPS ha emesso note di rettifica con richiesta del contributo per le aziende prive del codice 8G mentre altre aziende che ne erano in possesso ne sono state private. Si è creata una situazione di sperequazione tra chi ha già pagato le differenze e chi invece ha resistito, chiedendo l'applicazione della sanatoria art. 3 comma 8 legge 335/ 95 .
Gli esperti della Fondazione studi consigliano quindi le aziende che non hanno pagato, di resistere giudizialemnte sia nel merito che chiedendo l'applicazione della legge 388 2000 sul ritardato o omesso pagamento per "oggettiva incertezza connessa a contrastanti orientamenti amministrativi."