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CONTRIBUTI EDILIZIA: RIDUZIONE DA RICHIEDERE ENTRO IL 15.3

3 minuti, Redazione , 10/03/2020

Contributi edilizia: riduzione da richiedere entro il 15.3

Riepilogo istruzioni, requisiti e compilazione UNIEMENS per la riduzione dei contributi relativi al 2019 nel settore edile

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Si avvicina la scadenza  per la richiesta della riduzione dei contributi relativi ai periodi di paga gennaio -dicembre 2019 per le imprese edili. Le istruzioni sono state fornite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,  del 24 settembre 2019 con la  determinazione della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile per l’anno 2019, come prevista dall’articolo 29, comma 2, del decreto legge n. 244/1995. 

La riduzione è riconfermata per l’anno 2019, nella misura dell’11,50%.

Si ricorda che  hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati:

  • nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e

  • nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura  appunto del 11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore la settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

Con la Circolare 145 del 28 novembre 2019 l'Inps ha fornito come di consueto le modalità operative per l'invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso Uniemens.

Le istanze  relative all’anno 2019 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende ( sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”).

Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato e verranno definite entro il giorno successivo l’invio.

In caso di definizione delle istanze con esito positivo sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da novembre 2019 a febbraio 2020; l’esito sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale aziende.  In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2019.

Si ricorda che i datori che intendono fruire della agevolazione devono avere i seguenti requisiti:

a) essere in possesso di attestato di regolarità contributiva (DURC), fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) rispettare quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, in materia di retribuzione imponibile;
c) non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione.

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le seguenti modalità:

  • il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>;
  • per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile (Allegato n. 2); la Struttura territoriale competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva , ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.

Sarà, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda.

Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2020.

I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2019 fino al 15 marzo 2020.

Allegati

DI riduzione contributiva edilizia 2019
Dichiarazione riduzione contributi edilizia 2019

Tag: IMPRESE EDILI IMPRESE EDILI LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

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