Il ministero del Lavoro ha emanato lo scorso 28 agosto una circolare di chiarimenti sul tetto massimo di utilizzo della Cigs per crisi e riorganizzazione, in vista dell'entrata in vigore il prossimo 24 settembre. Il nuovo limite, introdotto dall’articolo 22, comma 4, del Dlgs 148/2015, fissato all’80% del totale delle ore lavorabili in ogni singola unità produttiva .
La circolare 16 2017 chiarisce che la nuova regola trova applicazione per i trattamenti di Cigs relativi a sospensioni di attività che si realizzeranno, successivamente ad accordi con i sindacati , a partire dal 24 settembre 2017.
Inoltre vengono fornite le indicazioni pratiche per il calcolo del tetto massimo di ricorso alla Cigs, per il quale è necessaario :
- individuare il numero delle ore lavorabili nell’unità produttiva interessata, in base al numero dei dipendenti mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario di lavoro. In questo modo si evitano problemi legati a variazioni di organico che potrebbero intervenire nel periodo di cassa integrazione
- inviare l'istanza di Cigs all'INPS allegando l’elenco dei lavoratori, cioè la comunicazione del numero dei dipendenti mediamente occupati nel semestre precedente presso l’unità produttiva oggetto dell’intervento, distinti per orario contrattuale. Nell’elenco, dovrà anche trovare posto l'impegno del datore di lavoro di rispettare il nuovo tetto.
L’Inps, sulla base dei dati acquisiti, verificherà a posteriori il rispetto del limite delle ore di sospensione effettivamente realizzate.