Con la Risoluzione 114/e di ieri l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale da applicare nel periodo di sequestro cautelativo dei beni confiscati. In particolare, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Codice delle leggi antimafia, “nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile”. Affinché si verifichi è necessario che la confisca:
- sia definitiva;
- determini il venir meno della dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio, con conseguente riunione della qualità di debitore e di creditore nello stesso soggetto (lo Stato-Erario).
L'istituto della confusione di cui all'articolo 50, comma 2, del Codice delle leggi antimafia si applica, per espressa previsione normativa, ai soli crediti aventi natura “erariale”. Si tratta, quindi
- dei crediti relativi all'IRPEF, all'IRES, all'IVA,
- alle ritenute alla fonte,
- all'imposta di registro e alle imposte ipotecaria e catastale.
Attenzione: restano, invece, esclusi dall'effetto estintivo, ad esempio, i crediti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, ai tributi locali e ai diritti camerali.
In pendenza di sequestro l’amministratore giudiziario è tenuto a:
- presentare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta anteriore a quello in cui è stata adottata la misura cautelare, per le quali non sia scaduto il relativo termine di presentazione alla data di consegna dei beni;
- determinare, in via provvisoria, il reddito dei beni sequestrati.
All'esito del procedimento cautelare, qualora i beni siano entrati irreversibilmente a far parte del patrimonio dello Stato, il rapporto provvisorio si consolida definitivamente, per effetto della confusione della qualità di soggetto attivo e di soggetto passivo del rapporto tributario.
Pertanto, i crediti erariali che si estinguono per confusione sono, innanzitutto, quelli maturati fino alla data di adozione del provvedimento di sequestro (momento cui retroagiscono gli effetti della confisca definitiva), stante:
- da un lato, l’incompatibilità logica di un vincolo giuridico in assenza dei (distinti) soggetti dello stesso;
- dall’altro lato, la necessità che i beni che entrano a far parte del patrimonio dello Stato non siano gravati da pesi e oneri.
Successivamente a tale data, il soggetto passivo d’imposta è individuato nello Stato.
Resta ferma, durante la vigenza del procedimento cautelare, l’imprescindibilità degli obblighi contabili, dichiarativi e di versamento a carico dell'amministratore giudiziario. In relazione a tale fase si è, quindi, dell'avviso che si estinguano per confusione solo i crediti IRPEF/IRES mancando, con riferimento a detti tributi, il presupposto soggettivo per l’imposizione (lo Stato non è, infatti, identificabile con una persona fisica né è un soggetto passivo ai sensi dell’articolo 74 del TUIR). Restano, invece, esclusi dall’effetto estintivo i crediti IRAP, IVA o relativi alle ritenute per i quali, quindi, non viene meno la dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio.