E' dato irrilevante, ai fini della subordinazione, che il singolo lavoratore sia libero di accettare o non accettare l'offerta, di presentarsi o non presentarsi al lavoro e senza necessità di giustificazione, nonché, con il preventivo consenso del datore di lavoro, di farsi sostituire da altri. La subordinazione del lavoratore che fornisce la singola prestazione , infatti, non può essere valutata tale solamente sulla base della rigidità dell'orario o con l'obbligo di fornire la prestazione in un determinato turno . Tali parametri infatti non attengono alla natura di subordinazione della prestazione.
Questo l'orientamento riaffermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 17009 del 10 luglio 2017, sul caso di una lavoratrice presso una agenzia ippica alla quale i datori di lavoro avevano negato il pagamento di differenze retributive , affermando che il lavoro non era subordinato in quanto la lavoratrice era libera di accetttare di volta in volta la proposta di collaborazione e poteva anche farsi sostituire .
Sia la corte territoriale che la corte di appello avevano ritenuto non rilevante il fatto che l'attività fosse resa solo a seguito di richiesta della società, giustificando la decisione basandosi sugli elementi emersi dall’attività istruttoria, che indicavano un inserimento della lavoratrice ricorrente nell'assetto organizzativo aziendale, priva di alcuna autonomia operativa personale.
La Cassazione confermava le decisioni di merito e accoglieva dunque il ricorso , ricordando anche una precedente analoga decisione di Cassazione del 2005.