Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, potrà definire con decreto i criteri per il riconoscimento, in ambito scolastico e lavorativo, delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato. In particolare:
- agli studenti universitari che abbiano svolto in organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore, attività di volontariato certificate rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi, l’art. 19 comma 3 del D.Lgs. n.117/2017, in attuazione di quanto disposto dall’art. 5, lettere c) e d), L. 106/2016, prevede che le Università possano riconoscere entro i limiti previsti dalla normativa vigente crediti formativi utili per il conseguimento del titolo accademico;
- ai professionisti e tirocinanti iscritti ad albi professionali, che svolgano ore di volontariato, regolamentate e certificate, in enti del Terzo settore, l’ultimo comma dell’art.19, in revisione del testo dell’art. 10, comma 2, della legge 64/2001, consente l’acquisizione di crediti formativi utili sia ai fini della formazione professionale, che ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione di titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.
Ai fini dell’acquisizione di crediti formativi (CFU), con l’introduzione del Codice del Terzo settore, l’attività di volontariato viene quindi equiparata al servizio civile o del servizio militare di leva.