La Legge di Bilancio 2018 ha esteso la possibilità di cedere il credito derivante dagli interventi di riqualificazione energetica anche per quelli effettuati sui singoli appartamenti.
L'ecobonus può essere trasmesso anche a banche e istituzioni finanziarie da parte degli incapienti. Il Provvimento del 28.08.2017 disciplina la modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici e per gli interventi di riqualificazione energetica che riguardano più del 25% dell'involucro e quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva.
Per usufruire della cessione del credito devono essere rispettati alcuni adempimenti:
Il condòmino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo, oltre al proprio nome, cognome e codice fiscale.
L’amministratore del condominio:
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a) comunica annualmente all’Agenzia delle entrate, con le stesse modalità e negli stessi termini disciplinati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° dicembre 2016 ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata:
- la denominazione e il codice fiscale del cessionario,
- l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto
- l’ammontare dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente e alle quali il condòmino cedente ha contribuito per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta;
attenzione: se questa comunicazione non viene inviata, la cessione del creduto non è efficace.
- b) consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal condominio, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione di cui sopra.
I condòmini appartenenti ai cd. "condomini minimi" per i quali non vi è obbligo di nominare l’amministratore e che non abbiano proceduto a tale nomina, possono cedere il credito d’imposta incaricando un condòmino di comunicare all’Agenzia delle entrate, con le medesime modalità e nei termini previsti per gli amministratori di condominio di cui sopra, i dati relativi alla cessione del credito.
L’Agenzia delle entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito d’imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare solo a seguito della relativa accettazione con le funzionalità rese disponibili nel suo “Cassetto fiscale”. Le informazioni sull’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario saranno rese visibili anche nel “Cassetto fiscale” del cedente.
Il cessionario che cede il credito d’imposta a lui attribuito deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia, che provvede ad attribuire il credito al nuovo cessionario.
Articolo del 28/8/2017 aggiornato il 26/12/2017