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CIGS PER 12 MESI NELLE AREE DI CRISI: LEGGE IN GU

CIGS per 12 mesi nelle aree di crisi: legge in GU

Convertito in legge il d.l. 20 giugno 2017, n. 91, che consente di beneficiare della CIGS sino a 12 mesi per ciascun anno di riferimento nelle aree di crisi industriale complessa

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La Legge 3 agosto 2017, n. 123, di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91,è stata pubblicata in Gazzeta Ufficiale n. 188 lo scorso 12 agosto 2017 . La legge,  modificando l'articolo 44 comma 11-bis del D.lgs. n. 148/15,  prevede la concessione alle imprese operanti in un area di crisi industriale complessa- di un ulteriore trattamento di integrazione salariale straordinaria sino al limite massimo di 12 mesi "per ciascun anno di riferimento".

Alla luce di questo intervento normativo, le imprese che nel 2016 abbiano beneficiato del trattamento di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'articolo 44 comma 11-bis del D.lgs. n. 148/15, possono quindi richiedere, anche per il 2017, la concessione del medesimo trattamento, sino a un massimo di 12 mesi, a valere sulle risorse assegnate per quest'anno.

Va ricordato che  le risorse disponibili ammontano a 117 milioni di euro a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione. Con il Decreto interministeriale n. 12 del 5 aprile 2017, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, le risorse finanziarie sono state assegnate alle 11 Regioni interessate: Abruzzo, Friuli, Lazio, Liguria,  Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia,  Toscana, Umbria. 

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