Il decreto fiscale 193/2016 collegato alla Legge di Stabilità 2017 ha introdotto, com'è noto, l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute. Inizialmente, il termine previsto per la trasmissione di questi dati era il 25 luglio, ma un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di fine marzo ha prorogato la scadenza al 16 settembre.
Tale termine cade di sabato, pertanto i professionisti dovranno trasmettere i dati entro il 18 settembre 2017.
I dati che devono essere trasmessi sono tutti quelli rilevanti ai fini IVA ovvero:
- fatture emesse
- fatture ricevute e registrate
- note di variazione.
Con la Risoluzione n. 87/e del 5 luglio 2017, è stato chiarito che la comunicazione dei dati IVA deve avvenire per competenza, cioè in questo caso devono essere trasmessi i dati dei documenti IVA con data compresa tra il 01.01.2017 ed il 30.06.2017. Occorre prestare attenzione alle fatture differite.
Con il Provvedimento del 27 marzo, le Entrate hanno specificato che i dati da inviare, le modalità nonché i termini per la trasmissione sono identici, sia nel caso in cui i contribuenti esercitino l’opzione per l’invio telematico dei dati delle fatture (di cui all’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) sia nel caso di invio della “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” di cui agli articoli 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
I dati acquisiti dall’Agenzia saranno messi tempestivamente a disposizione dei contribuenti che li hanno inviati nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi” consentendo di instaurare un processo di dialogo pre-dichiarativo tra l’Agenzia e i contribuenti per i quali emergano, dall’analisi dei dati trasmessi, potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva. Le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti dell’imposta effettuati rispetto all’importo da versare indicato nelle comunicazioni potranno essere consultate dai contribuenti nel Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, nel sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Attenzione: i corrispettivi devono essere comunicati solo se i contribuenti, entro il 31 marzo 2017, hanno optato per la trasmissione delle operazioni così come prevista dal D. Lgs 127/2015