Per raggiungere la tax compliance, l’Agenzia ha predisposto e sta inviando vari tipi di comunicazioni: dalle lettere ai contribuenti interessati dagli studi di settore a quelle per segnalare anomalie riscontrate dal confronto tra la comunicazione annuale Iva e la dichiarazione Iva.
In particolare entro il 2 ottobre 2017 è necessario rispondere alle comunicazioni ricevute in merito alla dichiarazione dei redditi presentata nel 2014 per i redditi del 2013. La lettera viene inviata ai contribuenti che non avrebbero dichiarato, o lo avrebbero fatto in modo parziale, un reddito derivante da un contratto di locazione di un immobile, un reddito da lavoro dipendente, una plusvalenza, un reddito di partecipazione in società, ecc. In questo modo, prima che l’Agenzia notifichi un avviso di accertamento, il destinatario della comunicazione potrà regolarizzare l’errore o l’omissione attraverso il ravvedimento operoso.
Questo istituto è stato modificato dallegge di stabilità 2015 proprio per garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni e i conseguenti versamenti delle somme dovute, beneficiando della riduzione delle sanzioni, anche a seguito di segnalazione da parte dell’Agenzia. Dopo aver verificato i dati contenuti nella lettera, se si riconosce di aver commesso gli errori segnalati dall’Agenzia delle Entrate, è possibile correggerli mediante il cosiddetto “ravvedimento operoso”.
In pratica, ci si può mettere in regola ed evitare successivi avvisi di accertamento se si compiono tutte le azioni seguenti:
- si presenta una dichiarazione integrativa
- si versano le maggiori imposte dovute e gli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente effettuato
- si versano, in misura ridotta, le sanzioni specifiche delle violazioni oggetto di comunicazione e in essa contenute.
Per la presentazione della dichiarazione integrativa occorreutilizzare il modello “Unico Persone Fisiche 2014. Questo modello va utilizzato anche se la dichiarazione originaria è stata presentata con il modello 730. Nella dichiarazione integrativa, da presentare esclusivamente per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato), devono essere indicati:
- i redditi non dichiarati, come segnalato nella lettera ricevuta
- tutti gli altri dati relativi a redditi, oneri e crediti che già erano stati esposti nella dichiarazione originaria e che non richiedono alcuna modifica.
In sostanza, la dichiarazione integrativa deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati.
ATTENZIONE: nella dichiarazione occorre barrare l’apposita casella “dichiarazione integrativa”, presente nel frontespizio del modello. Inoltre, è necessario evidenziare quali quadri della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati. Per evitare errori, si consiglia di consultare le istruzioni per la compilazione del modello, disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella pagina dedicata ai “Modelli di dichiarazione – Anno 2014”.
Se disponibile la dichiarazione originariamente presentata, all’interno della sezione “L’Agenzia scrive – Invito alla Compliance” del “Cassetto fiscale”, oltre ai prospetti precompilati dei quadri da rettificare, sono presenti:
- due collegamenti telematici (link) da utilizzare per la predisposizione e l’invio della dichiarazione integrativa
- un foglio “Avvertenze” con le informazioni utili alla compilazione della dichiarazione integrativa.
Tramite il link ”scarica dichiarazione da integrare”, è possibile scaricare il file contenente la dichiarazione originaria presentata per l’anno d'imposta 2013, eventualmente già rettificata a seguito del controllo automatizzato (art. 36-bis del Dpr 600/73) e del controllo formale (art. 36-ter del Dpr 600/73).
Con il link “scarica il software di compilazione”, invece, si può installare sul proprio pc il pacchetto UnicoOnLine da utilizzare per la predisposizione e l'invio della dichiarazione integrativa e per la compilazione del modello F24.