In sede di elaborazione del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), il legislatore, sulla scorta di esigenze di riordino dalla normativa, ha inteso definire anche l’annosa questione riguardante la materia dei titoli di solidarietà, già in passato disciplinata da varie fonti dell’ordinamento italiano. A tal fine, ha dedicando ad essi l’intero Titolo IX.
I titoli di solidarietà da intendersi quali ”titoli obbligazionari a tasso fisso non convertibile”, hanno la finalità di finanziare organizzazioni non lucrative aventi utilità sociale. L’art. 77 del D.L.gs 117/2017, oltre a disciplinare puntualmente i titoli di solidarietà, precisandone anche il regime fiscale, fornisce una serie di parametri a cui gli emittenti dovranno attenersi in sede di emissione.
In specie, i titoli di solidarietà:
- dovranno essere emessi, senza commissione di collocamento, sotto forma di obbligazioni ovvero certificati di deposito, da istituti di credito autorizzati ad operare in Italia;
- non dovranno essere emessi nella forma di titoli subordinati, non convertibili e/o scambiabili;
- non dovranno comportare il conferimento del diritto alla sottoscrizione o acquisizione di altri tipi di strumenti finanziari;
- non dovranno essere collegati a strumenti derivati, nonché certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario;
- dovranno avere una scadenza non inferiore a 36 mesi (se emessi sotto forma di obbligazioni o altri titoli di debito) ovvero 12 mesi (se emessi sotto forma di certificati di deposito consistenti in titoli individuali);
- se emessi nella forma di obbligazioni e altri titoli di debito, potranno essere nominativi ovvero al portatore;
- dovranno prevedere la corresponsione, almeno annuale, di interessi.
Per quando riguarda le agevolazioni, la norma stabilisce che i titoli di solidarietà:
- non rilevano ai fini del computo delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB, salvo eccezioni e sempre che gli emittenti rispettino le prescrizioni riportate al comma 6 dell’articolo in esame;
- sono soggetti alle esenzioni fiscali, previste per i medesimi redditi relativi a titoli e altre obbligazioni di cui all'articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601;
- non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario
- non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta di bollo prevista per le comunicazioni inerenti ai depositi di titoli
Con l’art. 77, il legislatore rileva una serie di oneri e indicazioni, cui gli emittenti autorizzati ad operare in Italia dovranno attenersi e un credito d'imposta pari al 50% delle erogazioni liberali, in danaro, effettuate a favore degli enti del Terzo settore (ex comma 10, art. 77).