Nella Risoluzione 111/e di risposta ad un interpello l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su applicabilità della lettera a-ter), dell'articolo 17, sesto comma, del DPR 633/72 all’attività di verifica degli impianti di messa a terra presso attività pubbliche o private da parte di soggetti abilitati dal Ministero delle attività produttive ai sensi del d.p.r. n. 462 del 2001.
In particolare, la lettera a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972, introdotta dall’articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), prevede, fra l’altro, a partire dal 1° gennaio 2015, l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (cd. reverse charge) alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”. Come precisato dalla circolare 14 del 2015
- l’inversione contabile si applica a condizione che le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento siano “relative ad edifici” come definiti all’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
- ai fini dell’individuazione di dette prestazioni si deve fare riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007.
Occorre comunque tener presente che i soggetti passivi che rendono i servizi di cui alla lettera a-ter), devono applicare il reverse charge indipendentemente dalla
circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, ossia che svolgono un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO.
Tuttavia, qualora il prestatore del servizio svolga sistematicamente attività ricomprese nelle classificazioni ATECO relative alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici, ma tali attività non siano state comunicate ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del DPR 633/72, le stesse dovranno essere assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile, con l’obbligo, da parte dello stesso prestatore di procedere all’adeguamento del codice ATECO.
Con riferimento al caso di specie si osserva che il decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 22 ottobre 2001 sancisce, tra l’altro, l'obbligo da parte di qualsiasi datore di lavoro di effettuare verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra della propria attività da parte di un organismo di ispezione abilitato dal Ministero delle Attività Produttive sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da Asl/Arpa.
Detti organismi di ispezione, al fine di garantire l'obiettività delle verifiche effettuate, devono essere indipendenti da qualsiasi vincolo con installatori, progettisti, manutentori e consulenti di impiantistica.
Tali verifiche si sostanziano in atti di accertamento tecnico che devono essere effettuati periodicamente e consistono in un complesso di operazioni materiali che hanno lo scopo di accertare che l'impianto sia conforme a determinati requisiti tecnici.
Tutto ciò considerato, se l'attività è limitata a certificare la corrispondenza degli impianti elettrici in oggetto alla specifica normativa di settore e prescinde dall’effettuazione di qualsiasi intervento di manutenzione sugli impianti stessi, non trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile ma il metodo ordinario di adempimento dell’imposta.