Il giorno 8 maggio 2017, tra l'Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani - A.P.T.I. e la FAI-CISL, la FLAI-CGIL, la UILA-UIL è stata stipulata una ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori del tabacco, che decorre dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 .
Le principali novità sono le seguenti:
a) MATERNITA: Viene aumentato da sette a dieci il limite di giornate l'anno di astensione dal lavoro spettanti a genitori che hanno figli ammalati di età compresa tra i tre e i quattordici anni. Nel caso di ricoveri ospedalieri dei figli, fino a 3 giornate di astensione dal lavoro verranno retribuite. La medesima possibilità di contrattare a livello locale forme di flessibilità nell'orario di lavoro si prevede per coloro che devono occuparsi della cura di genitori e/o parenti di primo grado anziani.
b) LAVORI PESANTI : Agli operai addetti alla sistemazione del tabacco nelle scatole, alla chiusura, trasporto a mano e stivatura a mano delle scatole, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., va corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità oraria di euro 0,07489 (pari ad euro 12,95532/mese).
c) PREAVVISO : Sia per il personale operaio che impiegato, al fine di armonizzare le norme relative ai licenziamenti collettivi e per garantire parità di trattamento a tutti i lavoratori, le aziende si impegnano a non applicare quanto previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23, in merito al solo tema delle procedure relative all'interruzione del rapporto di lavoro.
d) FONDO SANITARIO: Tutti i lavoratori saranno iscritti al Fondo F.I.L.COOP. Sanitario.I contributi annuali da versare al Fondo sono a totale carico delle Aziende e vengono fissati, per la durata del presente contratto, a prescindere da eventuali variazioni che possano intervenire, comprese decisioni unilaterali del Fondo stesso, nella seguente misura:
1) lavoratori fissi: 52 euro/anno;
2) lavoratori stagionali: 36 euro/anno.
AUMENTI MINIMI SALARIARI : Le tranche di aumento delle retribuzioni, con riferimento alla categoria IV A, sono pari a euro 30,00 a decorrere dal 1° maggio 2017, ad ulteriori euro 30,00 a decorrere dal 1° luglio 2018 e ad ulteriori euro 30,00 a decorrere dal 1° luglio 2019
I nuovi minimi retributivi mensili pertanto sono i seguenti:
al 31.12.2016 |
all’1.5.2017 |
all’1.7.2018 |
all’1.7.2019 |
|
1S |
1.714,70 |
1.768,48 |
1.822,26 |
1.876,04 |
1° |
1.581,48 |
1.631,08 |
1.680,69 |
1.730,29 |
2° |
1.371,23 |
1.414,24 |
1.457,25 |
1.500,26 |
3°A |
1.191,86 |
1.229,24 |
1.266,62 |
1.304,00 |
3°B |
1.059,55 |
1.092,78 |
1.126,01 |
1.159,25 |
4°A |
956,50 |
986,50 |
1.016,50 |
1.046,50 |
4°B |
911,46 |
940,05 |
968,64 |
997,22 |
5° |
881,49 |
909,14 |
936,78 |
964,43 |
6° |
779,14 |
803,58 |
828,02 |
852,45 |
g) UNA TANTUM : Verranno corrisposti, ai lavoratori in forza al 1° maggio 2017, i seguenti importi forfetari, anche a titolo di indennità di vacanza contrattuale , che non avranno incidenza su alcun altro istituto contrattuale, compreso il T.F.R.
Livello |
Una tantum |
1S |
179 |
1° |
165 |
2° |
143 |
3°A |
125 |
3°B |
111 |
4°A |
100 |
4°B |
95 |
5° |
92 |
6° |
81 |