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RIMBORSO IRAP: LA CASSAZIONE CONFERMA IL DINIEGO PER LO STUDIO ASSOCIATO

1 minuto, Redazione , 25/08/2017

Rimborso Irap: la Cassazione conferma il diniego per lo studio associato

Confermato il no al rimborso Irap per il legale dello studio associato

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Nuova ordinanza della Cassazione in tema di rimborso IRAP. Con l'ordinanza 18457 del 26 luglio 2017 viene confermato che se il professionista è anche rappresentante legale dello studio associato, egli è sempre tenuto a versare l’Irap, senza che rilevi l’accertamento dell’autonoma organizzazione né la circostanza che l’apporto del collega alla sua attività sia praticamente nullo. 

Avverso al rifiuto del Fisco a una richiesta di rimborso Irap presentata da un commercialista, veniva proposto ricorso prima in Ctp e, successivamente,  alla Ctr Lombardia. Quest’ultima confermava la legittimità del rifiuto al rimborso e il professionista impugnava la decisione in Cassazione. Il professionista sosteneva che la Ctr aveva erroneamente valorizzato, nella verifica della sussistenza del presupposto impositivo, il solo fatto che i versamenti d’imposta erano stati effettuati in nome e per conto dell’associazione professionale, senza attribuire rilevanza al fatto che, nonostante l’esercizio in forma associata della professione e nonostante i versamenti fossero stati eseguiti sotto la denominazione dell’associazione, nessun beneficio, in termini di migliore organizzazione del lavoro e di incremento delle potenzialità reddituali del contribuente, era conseguito dall’appartenenza alla predetta associazione.

La Corte di Cassazione ha confermato la tesi della CTR chairendo che  “presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’‘esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione”, principio affermato riguardo a società semplice esercente attività di amministratore condominiale, ma certamente estensibile, per espressa indicazione contenuta nella motivazione della sentenza, anche all’ipotesi di esercizio in forma associata di attività libero professionale, in particolare, di quella forense.

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