Nella recente circolare INL n. 5/2017 dell’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito le prime indicazioni al personale ispettivo in tema di contratto di lavoro occasionale, istituito in sostituzione dei voucher lavoro dal decreto N. 50 2017, specificando in particolare le diverse sanzioni previste .
Ora a seguito di nuove richieste di chiarimenti , l'ispettorato ha emanato la nota n. 7427 del 21 agosto 2017 in cui precisa che il parametro di quantificazione della sanzione da impartire al datore di lavoro inadempiente rispetto all'obbligo di comunicazione preventiva telematica delle prestazioni. è rappresentato esclusivamente dal numero delle giornate in cui si è fatto ricorso al lavoro occasionale, indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata (ad es. in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di 3 lavoratori il primo giorno, 1 lavoratore il secondo giorno e 2 lavoratori il terzo giorno, la sanzione amministrativa sarà di euro 833, 33 x 3 (giorni): tot. 2499,99).