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AGRICOLTURA 2017: GRANO, PASTA E RISO CON OBBLIGO DI INDICAZIONE IN ETICHETTA

2 minuti, Redazione , 24/08/2017

Agricoltura 2017: grano, pasta e riso con obbligo di indicazione in etichetta

Grano/pasta e riso: cosa cambia dopo la pubblicazione in Gazzetta dei decreti sull'etichettatura dei prodotti

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Con un comunicato stampa di lunedì 21 agosto, il MIPAAF (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) ha reso noto he sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i due decreti interministeriali contenenti l'obbligo di indicazione dell'origine del riso e del grano per la pasta in etichetta, firmati dai Ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda. I decreti prevedono, a partire dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, una fase di 180 giorni per l'adeguamento delle aziende al nuovo sistema e lo smaltimento delle etichette e confezioni già prodotte. Quindi l'obbligo definitivo scatterà il 16 febbraio per il riso e il 17 febbraio per la pasta.

Ecco le principali indicazioni contenute nei decreti:

  • Il decreto grano/pasta in particolare prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
    • Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
    • Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE. Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi UE e/o non UE".

  • Il provvedimento del riso prevede che sull'etichetta del riso devono essere indicati:
    • "Paese di coltivazione del riso";
    • "Paese di lavorazione";
    • "Paese di confezionamento".

Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura "Origine del riso: Italia".
Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

  • Le indicazioni sull'origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
  • I decreti decadranno in caso di piena attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l'applicazione all'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati.
  • Oltre l'85% degli italiani considera importante conoscere l'origine delle materie prime per questioni legate al rispetto degli standard di sicurezza alimentare, in particolare per la pasta e il riso. Sono questi i dati emersi dalla consultazione pubblica online sulla trasparenza delle informazioni in etichetta dei prodotti agroalimentari, svolta sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a cui hanno partecipato oltre 26mila cittadini.

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Tag: AGRICOLTURA E PESCA 2024 AGRICOLTURA E PESCA 2024 LEGGI E DECRETI LEGGI E DECRETI

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