Il Codice del Terzo Settore all’art.78 disciplina il regime fiscale del c.d. social lending al fine di favorire la raccolta di capitale di rischio assoggettando, per il tramite di una ritenuta a titolo d'imposta, la remunerazione del capitale al medesimo trattamento fiscale previsto per i titoli di Stato.
Si ricorda che il Provvedimento della Banca d'Italia, emanato 1'8 novembre 2016, recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, definisce - alla sezione IX – ll social lending (o lending based crowdfunding) come lo strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto.
Il termine “social lending” deriva dall’inglese “to lend”, prestare, ed è noto anche come peer-to-peer lending, abbreviato in P2P lending e tradotto in italiano come prestito tra privati e definisce un prestito personale erogato da privati ad altri privati tramite Internet.
Questa attività si svolge sui siti di imprese od enti di social lending, senza passare attraverso i canali tradizionali rappresentati dagli intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell’art. 106 del Testo Unico Bancario.
L’art. 78 del Codice del Terzo Settore prevede, che i soggetti gestori dei portali on-line, che intervengono nel pagamento degli importi percepiti dai soggetti che prestano fondi attraverso tali portali, operano sugli stessi importi una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con l'aliquota prevista per i titoli di Stato, ovvero un’imposta sostitutiva del 12,5% per gli interessi cedolari percepiti fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa.
Specifica inoltre che, per i soggetti che non svolgono attività d'impresa, gli importi percepiti attraverso i portali costituiscono redditi di capitale.
La piena attuazione della norma è demandata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dovrà stabilire le modalita' attuative delle disposizioni contenute nell’articolo.