Agli Uffici dell’Agenzia delle entrate spetta il compito di verificare la regolarità della domanda e la ricorrenza dei presupposti richiesti dall’articolo 11 per la validità della definizione.
Il comma 10 dell’articolo 11 stabilisce che l’eventuale diniego di definizione deve essere notificato al contribuente entro il 31 luglio 2018. Tale data rappresenta, quindi, il termine ultimo entro cui gli Uffici devono completare le verifiche in ordine alla validità della definizione.
Va in proposito ribadito - come precisato nel paragrafo 8 – che la tempistica delle predette verifiche è essenzialmente dettata dalla circostanza che i termini per l’impugnazione delle sentenze, per effetto della sospensione automatica di sei mesi, vanno a scadere nel periodo che va dal 24 ottobre 2017 al 30 marzo 2018 e, dunque, antecedentemente all’ultima data utile per notificare il diniego; ciò impone agli Uffici di anticipare l’esame della regolarità della domanda di definizione presentata dal contribuente, nel caso di liti per le quali i termini di impugnazione delle relative sentenze scadono prima del 31 luglio 2018.
Le verifiche da svolgere riguardano la sussistenza dei presupposti, formali e sostanziali, per la validità e il perfezionamento della definizione, avuto riguardo, tra l’altro:
- alla definibilità della lite (appartenenza della controversia alla giurisdizione tributaria; qualità di parte dell’Agenzia delle entrate; ecc.);
- alla tempestività della domanda di definizione, anche nel caso in cui non vi siano importi da versare;
- al corretto ammontare degli importi versati;
- alla tempestività dei versamenti.
Nel caso in cui, in esito alle verifiche, l’Ufficio si determini a denegare la definizione, è necessario che tale determinazione sia formalizzata in un provvedimento, compiutamente motivato, il quale deve essere notificato al contribuente entro il termine perentorio del 31 luglio 2018.
La notifica, in base al comma 10 dell’articolo 11, va effettuata secondo le modalità previste per gli atti processuali, cioè applicando le regole contenute negli articoli 16, 16-bis e 17 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
La data del 31 luglio 2018 segna il limite temporale all’esercizio del potere dell’Amministrazione di notificare il provvedimento di diniego; il mancato esercizio di tale potere entro il termine previsto comporta che la definizione deve ritenersi validamente perfezionata.
Il provvedimento di diniego è impugnabile, entro 60 giorni dalla notifica, con ricorso innanzi allo stesso giudice presso il quale la lite è pendente.
Relativamente al caso in cui la richiesta di definizione attiene ad una lite per cui è pendente il termine per l’impugnazione, il terzo periodo del comma 10 dell’articolo 11 consente che la pronuncia possa essere impugnata dal contribuente, anche oltre il termine ordinario di impugnazione, insieme al diniego della definizione, entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso. Non è ammessa l’impugnazione separata di sentenza e diniego da parte del contribuente.
Si ritiene invece che il contribuente possa impugnare il diniego, senza provvedere anche all’impugnazione della sentenza e viceversa; in caso di rigetto del ricorso avverso il diniego, il passaggio in giudicato della predetta sentenza comporta la definitività del rapporto controverso nei termini statuiti dal giudice.