L’articolo 11 del DL 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie “in cui è parte l’agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio”, nelle quali il “ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore” del medesimo decreto, ossia entro il 24 aprile 2017.
In particolare, ai sensi del comma 9 dell’articolo 11, relativamente alle liti che possono essere definite, sono sospesi per un periodo di sei mesi, “i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017”.
Pertanto, se la lite rientra tra quelle definibili, è automaticamente sospeso per sei mesi il termine – breve o lungo - per impugnare, in via principale o incidentale, le pronunce e quello per riassumere la causa a seguito di rinvio, purché spiranti nel periodo ricompreso tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017. In via prudenziale, è opportuno non ritenere operante la sospensione per il termine di impugnazione in scadenza il 30 settembre 2017 (che come detto cade di sabato) e prorogato, ai sensi dell’articolo 155 del c.p.c., al 2 ottobre 2017.
Rientrano nella sospensione tutti i termini di impugnazione di pronunce decisorie, compreso quello per la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali di cui all’articolo 28 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Dalla sospensione automatica sono invece esclusi tutti gli altri termini processuali, compresi quelli per la proposizione del ricorso in primo grado e quelli per la costituzione in giudizio del contribuente e dell’Ufficio (in Commissione tributaria provinciale e regionale), nonché per la notifica del controricorso in Cassazione.
La durata della sospensione è predeterminata in sei mesi, che si aggiungono al termine di scadenza calcolato secondo le ordinarie regole processuali, ivi incluse quelle relative al periodo – dal 1° al 31 agosto – di sospensione feriale.
Inoltre, la durata della sospensione resta pari a sei mesi anche nei casi in cui si sovrapponga al periodo di sospensione dei termini feriali. Si precisa che un’eventuale notifica della sentenza durante il periodo di sospensione non sarebbe idonea né ad abbreviare il citato termine lungo (in quanto per il termine breve opererebbe comunque la sospensione semestrale), né ad allungarlo, atteso che il termine per l’impugnazione scade in ogni caso con il decorso del termine lungo e non puessere posticipato da quello breve che eventualmente lo superi.
La sospensione dei termini opera per tutte le controversie astrattamente riconducibili all’ambito di applicazione dell’articolo 11. Non opera, quindi, in ordine alle liti non definibili (quali, ad esempio, le liti in materia di rimborso e quelle di valore indeterminabile), per le quali è necessario rispettare gli ordinari termini di legge per l’impugnazione delle relative pronunce e per la riassunzione del giudizio.
Inoltre, in presenza di dubbi circa la definibilità della controversia, si ritiene opportuno che gli uffici provvedano ad effettuare le impugnazioni e le riassunzioni, a scopo prudenziale, secondo le ordinarie scadenze, non tenendo conto della sospensione.
Infine, la circostanza che il termine ultimo per la notifica dell’eventuale diniego della definizione sia fissato al 31 luglio 2018, mentre i termini per l’impugnazione delle sentenze, per effetto della sospensione automatica, vanno a scadere nell’arco di tempo che va dal 24 ottobre 2017 al 30 marzo 2018, comporta che gli Uffici, in presenza di sentenza sfavorevole, si attivino con priorità per esaminare la regolarità e validità della definizione, così da assicurare in via prudenziale, nell’eventualità in cui intendano opporre un diniego, il rispetto dei termini per l’impugnazione della sentenza e scongiurare il passaggio
in giudicato della stessa.
Occorre tenere presente che la possibilità di “derogare” alla perentorietà dei termini di impugnazione della sentenza è prevista dal comma 10 solo a beneficio del contribuente, il quale può impugnare la sentenza a sé sfavorevole, unitamente al diniego della definizione, entro 60 giorni dalla notifica di quest’ultimo.