In presenza di più coobbligati, la definizione effettuata da parte di uno di essi esplica efficacia anche a favore degli altri. In tal senso dispone il comma 11 dell’articolo 11 del DL 50/2017, secondo cui “La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 7”.
Si tratta di norma sostanzialmente analoga a quella contenuta nel comma 10 dell’articolo 16 della legge n. 289 del 2002, applicabile anche nell’ambito della chiusura delle c.d. liti fiscali minori, prevista dall’articolo 39, comma 12, del DL n. 98 del 2011, per cui si reiterano le osservazioni contenute, sullo specifico punto, nei documenti di prassi concernenti le predette disposizioni legislative.
In sintesi, come chiarito dalla Circolare 22/e del 28 luglio 2017, relativamente alle controversie riguardanti una pluralità di soggetti interessati dal medesimo atto impugnato o dalla stessa lite autonomamente definibile, possono verificarsi i seguenti casi:
- pendenza di un’unica lite nella quale siano costituiti tutti gli interessati: nel qual caso la regolare definizione da parte di uno degli interessati determina automaticamente l’estinzione della controversia anche nei confronti degli altri soggetti.
- pendenza di liti distinte aventi ad oggetto lo stesso atto, instaurate separatamente da ciascuno degli interessati:pur in presenza di più liti fiscali, la definizione perfezionata da uno degli interessati estende i suoi effetti anche sulle altre controversie. Ne consegue che l’Ufficio, una volta verificata la regolarità della definizione, avrà cura di chiedere la cessazione della materia del contendere anche in ordine alle altre controversie, instaurate dai coobbligati ed aventi ad oggetto lo stesso atto.
- presentazione di ricorso da parte di soltanto alcuni degli interessati: la pretesa impositiva si è resa definitiva nei confronti di soltanto alcuni dei soggetti interessati dall’atto impugnato. In tal caso, l’effetto definitorio dell’iniziativa assunta dal ricorrente impedisce all’Agenzia delle entrate di esercitare ulteriori azioni nei riguardi degli altri soggetti interessati, fermo restando che non si farà comunque luogo a rimborso di somme già versate