Importante l'ordinanza della Corte di Cassazione in base al quale gli atti dell'Agenzia delle entrate sono legittimi anche se sottoscritti da un funzionario di terza area che non abbia partecipato a (o, comunque, superato) concorsi per la qualifica dirigenziale.
In particolare con l'ordinanza n. 14851 del 14 giugno 2017 la Corte di Cassazione ha ribadito che "In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale". Pertanto "nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d. I. n. 16 del 2012, convertito nella I. n. 44 del 2012 (Cass. n. 22810/15)", il quale prevedeva che, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali, le Agenzie fiscali "salvi gli incarichi già affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso".
La Cassazione ha dunque cassato la sentenza impugnata, rinviando la decisione nel merito a un'altra sezione della Commissione tributaria regionale. L'ordinanza è in linea con l'orientamento ormai consolidato della Cassazione.