La riforma della disciplina fiscale degli enti del Terzo settore si pone come obiettivo la semplificazione ed armonizzazione del quadro normativo attuale caratterizzato da una estrema frammentazione con una pluralità di disposizioni che si sono stratificate nel tempo.
Per la determinazione del reddito di impresa viene introdotto per gli Enti del Terzo settore un regime fiscale opzionale basato sui coefficienti di redditività.
Piu precisamente l’art. 80 del Codice TS prevede che gli enti del Terzo settore non commerciali possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attivita' di interesse generale e diverse (art.5 e 6 Codice TS), quando svolte con modalita' commerciali, il coefficiente di redditivita' nelle seguenti misure:
a) attivita' di prestazioni di servizi:
1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento;
2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 per cento;
3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento;
b) altre attivita':
1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento;
2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 per cento;
3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento.
Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attivita' prevalente.
In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' di prestazioni di servizi.
Per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale viene previsto la possibilità di applicare un regime forfettario, con contabilità semplificata, per le attività commerciali esercitate, a condizione di non superare il limite di ricavi di 130.000 euro nel periodo d’imposta precedente.
Piu precisamente l’art. 86 del Codice del terzo Settore prevede che:
Le organizzazioni di volontariato che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditivita' pari all'1 per cento.
Le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditivita' pari al 3 per cento.