Il Codice del Terzo Settore dispone la disciplina per l’istituzione ed il funzionamento a regime, del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Vengono stabilite le modalità di iscrizione, l’aggiornamento dei dati, la cancellazione e migrazione in altra sezione degli enti interessati.
I dati verranno revisionati almeno ogni tre anni e avranno efficacia dichiarativa. I dati e gli atti risultanti dal Registro Unico saranno opponibili ai terzi.
Il Registro unico nazionale del Terzo settore è tenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con modalita' informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma.
Presso le Regioni il Registro e' indicato come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il registro e' pubblico ed e' reso accessibile a tutti gli interessati in modalita' telematica.
Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:
a) Organizzazioni di volontariato;
b) Associazioni di promozione sociale;
c) Enti filantropici;
d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
e) Reti associative;
f) Societa' di mutuo soccorso;
g) Altri enti del Terzo settore.
Ad eccezione delle reti associative, nessun ente puo' essere contemporaneamente iscritto in due o piu' sezioni.