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AGRICOLTORI DI MONTAGNA IN REGIME SPECIALE: NIENTE SPESOMETRO

1 minuto, Redazione , 08/08/2017

Agricoltori di montagna in regime speciale: niente spesometro

Niente spesometro per gli agricoltori di montagna in regime speciale: a chiarirlo è la Risoluzione 105/2017 delle Entrate

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L’articolo 21 del DL 78/2010 così come modificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto fiscale 193/2016 dispone l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, dei dati “di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del DPR 633/72, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni”.

La medesima disposizione esonera espressamente dal suddetto obbligo i soli produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, del DPR 633/72 (ovvero coloro che nell’anno solare precedente abbiano realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) “situati nelle zone montane di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.”.

A parere della scrivente, ai fini dell’individuazione dei soggetti esonerati, è necessario fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l’attività agricola e non a quello in cui i soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del dpr 633/72 abbiano il domicilio fiscale.
In altre parole, per fruire dell’esonero è necessario che detti soggetti svolgano la loro attività in terreni:

  • situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e in quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
  • compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
  • facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Peraltro, lo svolgimento dell’attività in detti terreni non deve essere esclusiva con la conseguenza che rientrano nell’esonero disposto dall’ultimo periodo dell’articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010 i produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, del DPR 633/72 che esercitano l’attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane.
Per completezza, si ricorda che, in caso di opzione per il regime ordinario IVA, si applicano gli ordinari obblighi di comunicazione dei dati fattura.

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Allegato

Risoluzione 105 del 28.07.2017

Tag: ESTEROMETRO 2022 ESTEROMETRO 2022 CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

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Sabina - 08/08/2017

Credo che l'indicazione "in regime speciale" non sia corretto. Il comma 6 riguarda il regime di esonero ( infatti specifica chi non supera 7000 euro). Dunque la mia interpretazione è che gli agricoltori in regime di esonero i cui terreni si trovano in zone montane o svantaggiate per più del 50 % sarebbero esonerati dallo spesometro.

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