L'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 18819 del 28.7.2017 introduce un nuovo elemento nel confermare l' orientamento prevalente nella annosa questione della doppia iscrizione del socio di SRL alla Gestione Commercianti e Gestione Separata. Con una riflessione inedita la doppia iscrizione del contribuente viene legittimata dal fatto che l’attività commerciale venga svolta senza dipendenti o collaboratori.
Come noto il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione:
- presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e
- presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa.
Ai fini dell'affermazione dell'obbligo della doppia iscrizione è però necessario che il socio partecipi personalmente al lavoro aziendale con una attivita operativa nell'ambito di attività oggetto dell'impresa e che la prestazione abbia carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi. La verifica della sussistenza di tali requisiti è compito del giudice di merito.
Nel caso specifico i giudici di merito avevano respinto il ricorso della contribuente contro le cartelle di pagamento INPS , ritenendo che l'abitualità e prevalenza dell'esercizio, fosse chiara ed incontestabile, avendo la stessa gestito da sola , senza collaboratori il proprio negozio di frutta e verdura, dagli acquisti alla vendita al dettaglio, come confermato anche dall'assoluta assenza di addetti, pui cui era pacifica l'assoggettabilità a doppia iscrizione in ipotesi di svolgimento di attività lavorativa commerciale e di attività facente capo alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 335/1995. La contribuente contestava che l'istituto di previdenza su cui grava l'onere della prova di tale prevalenza, non avesse fornito che presunzioni senza il carattere di gravità e concordanza.
La Corte di Cassazione invece ha confermato l'operato dei giudici di merito , in quanto l'obbligo contributivo della ricorrente verso la Gestione Commercianti è stato verificato dal fatto che quest'ultima svolgeva compiti che esulavano da quelli propri dell'amministratore, essendo inerenti a tutte le attività di tipo esecutivo/operativo, confermate dal fatto dell'assenza di dipendenti. Da questo derivava, anche in via presuntiva, la sussistenza dei necessari requisiti dell'abitualità e prevalenza dell'apporto offerto dalla ricorrente nell'impresa.