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DOPPIA ISCRIZIONE GESTIONE COMMERCIANTI: NOVITÀ IN CASSAZIONE

2 minuti, Redazione , 08/08/2017

Doppia iscrizione Gestione Commercianti: novità in Cassazione

Nell'ordinanza di Cassazione n. 18819 del 28.7.2017 la doppia iscrizione del socio di SRL alla gestione commercianti e separata viene legata alla presenza o meno di dipendenti.

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 18819 del 28.7.2017 introduce un nuovo elemento nel confermare l' orientamento prevalente nella  annosa questione  della doppia iscrizione del socio di  SRL alla Gestione Commercianti e Gestione Separata.  Con una riflessione inedita   la doppia iscrizione del contribuente  viene legittimata dal fatto che l’attività commerciale venga svolta senza dipendenti o collaboratori.

Come noto  il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione:

  • presso la gestione separata  per i compensi di lavoro autonomo e
  • presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa.

Ai fini dell'affermazione dell'obbligo della doppia iscrizione è  però necessario che  il socio  partecipi personalmente al lavoro aziendale  con una attivita operativa nell'ambito di attività oggetto dell'impresa e che  la prestazione abbia carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori  produttivi.  La verifica della sussistenza di  tali requisiti è compito del giudice di merito.

Nel caso specifico i giudici di merito avevano  respinto il ricorso della contribuente contro le cartelle di pagamento INPS , ritenendo che  l'abitualità e prevalenza dell'esercizio,  fosse chiara ed incontestabile, avendo la stessa gestito da sola , senza collaboratori il proprio negozio di frutta e verdura, dagli acquisti alla vendita al dettaglio, come confermato anche dall'assoluta assenza di addetti, pui cui era pacifica l'assoggettabilità a doppia iscrizione in ipotesi di svolgimento di attività lavorativa commerciale e di attività facente capo alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 335/1995. La contribuente contestava  che l'istituto di previdenza su cui grava l'onere della prova di tale prevalenza, non avesse fornito che presunzioni senza il carattere di gravità e concordanza.

La Corte di Cassazione invece ha confermato l'operato dei giudici di merito , in quanto l'obbligo contributivo della ricorrente verso la Gestione Commercianti  è stato  verificato dal fatto che  quest'ultima svolgeva  compiti che esulavano da quelli propri dell'amministratore, essendo inerenti a tutte le  attività di tipo esecutivo/operativo, confermate dal fatto dell'assenza di dipendenti. Da questo derivava, anche in via presuntiva, la sussistenza dei necessari requisiti dell'abitualità e prevalenza dell'apporto offerto dalla ricorrente nell'impresa. 

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