Il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica è stato fino ad ora disciplinato dal D.P.R. n. 361/2000.
La legge delega n.106/16 ha stabilito di "rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica".
In ossequio a tale disposizione l’art. 20 del Codice del Terzo settore ha disposto che le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al DPR 361/2000 acquistare la personalita' giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.
Sarà compito del notaio che redige l’atto costitutivo dell’associazione o fondazione del Terzo Settore depositarlo, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il Terzo Settore (attività, patrimonio minimo ecc.).
Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalita' giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni.
Dopo che il notaio ha verificato i requisiti e depositato l’atto spetterà all’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarita' formale della documentazione, iscrivere l'ente nel registro stesso.
Se mancano i requisiti il notaio deve informare gli amministratori dell’ente i quali potranno integrare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.