I contribuenti che hanno aderito alla Definizione agevolata delle cartelle esattoriali (cd. rottamazione) e che il 31 luglio non hanno pagato in tutto o in parte la prima o unica rata della “rottamazione” subiranno conseguenze diverse. Con un comunicato stampa, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fornito i primi chiarimenti.
1. Se l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha comunicato l’accoglimento della domanda di Definizione agevolata, a seguito del pagamento della prima o unica rata
- sono revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti riferiti a cartelle/avvisi oggetto di Definizione agevolata;
- può essere richiesta (analogamente a quanto previsto per le istanze di rateizzazione), compilando l’apposito modulo, la sospensione dell’eventuale fermo amministrativo sul bene mobile registrato, a patto che il debito oggetto del fermo sia totalmente inserito nella Definizione agevolata.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima o unica rata
- la Definizione agevolata non produce effetti e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione;
- non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata;
- possono essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in corso alla data di presentazione della domanda di Definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti. In tal caso, l’Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà gli importi e le nuove scadenze del debito residuo, secondo un piano di pagamento con lo stesso numero di rate ancora non versate di quello originario.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della rate successive alla prima
- si perdono gli effetti della Definizione agevolata e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione;
- è preclusa la possibilità di ottenere nuovi provvedimenti di dilazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata;
- i precedenti pagamenti sono considerati a titolo di acconto sugli importi complessivamente dovuti.
2. Se l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha comunicato il rigetto della domanda di Definizione agevolata
- in assenza di piani di dilazione, è possibile presentare una nuova richiesta di rateizzazione;
- in presenza di piani di dilazione decaduti, è possibile essere riammessi al beneficio della rateizzazione dopo aver saldato tutte le rate scadute;
- in presenza di piani di dilazione non decaduti, è possibile proseguire con la precedente rateizzazione.