La Risoluzione 104 del 28.07.2017 ha fornito un importante chiarimento sulle comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA in merito all'istituto del ravvedimento operoso.
Com'è noto, dal 1° gennaio 2017, nell’ambito delle misure di contrasto all’evasione in materia di IVA, il Decreto fiscale 193/2016, collegato alla Legge di stabilità 2017, ha introdotto alcuni nuovi adempimenti comunicativi telematici. Si tratta
- della comunicazione trimestrale obbligatoria dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione,
- della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA (articoli 21 e 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122).
Prevedendo tali obblighi, il D.L. n. 193 del 2016 ha, altresì, determinato gli aspetti sanzionatori legati alla loro eventuale violazione prevedendo:
- per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 2 per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.
- la riduzione alla metà, entro il limite massimo di euro 500, della medesima sanzione se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
- L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è, invece, punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Il ravvedimento operoso risulta applicabile anche in questi casi. Quanto alle concrete modalità operative di regolarizzazione, ai fini di una migliore comprensione, si forniscono le istruzioni partitamente per le comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche I.V.A