Nella circolare n. 14 dello scorso 26 luglio 2017 il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti sull'applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148-l 2015 in materia di anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva ai fini CIGS, in particolare nei casi di aziende che abbiano richiesto il trattamento di integrazione salariale straordinario e che abbiano effettuato un trasferimento di lavoratori da un sito produttivo a un altro all'interno della medesima azienda.
Si afferma che nel calcolo della anzianita di 90 giorni di lavoro effettivo ai fini CIGS possono essere conteggiati i periodi di lavoro svolti in tutte le sedi di lavoro aziendali, purche interessate dalla richiesta di Cassa integrazione e il requisito dovrà essere verificato dall’INPS esclusivamente con riferimento alla data di presentazione dell’istanza di trattamento di integrazione salariale.
Riportiamo il testo integrale del breve messaggio:
"A seguito delle diverse problematiche sorte in sede istruttoria, riguardanti il requisito dell’anzianità lavorativa dei 90 giorni richiesto per accedere al trattamento di integrazione salariale al momento della presentazione delle istanze relative ai programmi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratti di solidarietà difensivi, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 148/2015, si rappresenta quanto segue.
L’articolo 1, comma 2 ,del citato decreto legislativo dispone che , per accedere al trattamento di integrazione salariale ,i lavoratori devono possedere “presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione dellarelativa domanda di concessione“.
In sede di valutazione dei programmi aziendali, si è riscontrato che l’applicazione letterale della norma non tiene conto delle esigenze che può avere un’azienda di trasferire i lavoratori da un sito produttivo ad un altro al fine di fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva e garantire la continuazione dell’attività con la salvaguardia almeno parziale dell’occupazione. In tali circostanze ai fini della valutazione del requisito di anzianità di effettivo lavoro si ritiene che nel corso dei programmi contemplati dal citato art. 21 i contemplati dal citato art. 21 del decreto legislativo n. 148/2015, non abbiano rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro, entrambi interessati dalla Cigs. Pertanto il requisito previsto dal predetto articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015, dovrà essere verificato dall’INPS esclusivamente con riferimento alla data di presentazione dell’istanza di trattamento di integrazione salariale, così come avviene per la verifica del requisito occupazionale previsto dall’articolo 20 comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015.
In ordine a tale interpretazione è stato acquisito il parere favorevole dell’ Ufficio Legislativo espresso con nota prot. 4741 del 12.07. 2017."