L’Inail ha pubblicato la circolare n. 31 del 28 luglio 2017 nella quale vengono riepilogata la disciplina delle sanzioni civili per i casi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
In particolare, a seguito di richieste di chiarimenti l'Inail fornisce ulteriori indicazioni in merito al termine prescrizionale da applicarsi alle domande di rimborso presentate dai datori di lavoro che hanno versato, a suo tempo, le somme a titolo di sanzione civile previste dalla precedente normativa, dichiarata incostituzionale da una sentenza della Consulta.
La nuova disciplina prevede ora che : "per le violazioni commesse a partire dal 24 settembre 2015, l’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi assicurativi è calcolato nella misura prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Ne consegue che, anche in caso di accertamento di lavoro sommerso, qualora al momento dell’accertamento ispettivo sia scaduto il termine di legge per la dichiarazione delle retribuzioni afferenti l’anno o il minor periodo di riferimento e per il conseguente versamento del premio dovuto per lo stesso periodo, trova applicazione, al pari delle altre tipologie di evasione contributiva, esclusivamente la sanzione civile pari al 30 per cento in ragione d’anno del premio evaso fino al tetto massimo del 60 per cento oltre il quale sono dovuti gli interessi di mora. Il suddetto regime, tuttora vigente, si applica a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati a partire dal giorno 24 settembre 2015".