Il codice del Terzo Settore prevede che le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo Settore al superamento di determinati limiti abbiano l’obbligo della revisione legale dei conti. In particolare, in base a quanto previsto dall'articolo 31, oltre agli obblighi di nomina dell'organo di controllo, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore sono tenute a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 2.200.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
l’obbligo di nominare l'organo di revisione legale dei conti viene meno se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.