L’art. 30 del Codice del terzo Settore reca disposizioni in materia di organo di controllo delle associazioni, riconosciute e non riconosciute, e delle fondazioni del Terzo settore.
L’organo di controllo, anche in forma monocratica, è obbligatorio
- nelle fondazioni
- nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare
Nelle altre associazioni riconosciute o non riconosciute, l’obbligo scatta quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 220.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
L’obbligo viene meno se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
I componenti l’organo di controllo devono possedere i seguenti requisiti:
- devono essere scelti tra le categorie di soggetti iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche e almeno un membro effettivo ed uno supplente deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L’organo di controllo è chiamato a vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'ente e sul suo funzionamento.
Qualora non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti l'organo di controllo esercita anche il controllo contabile.
Vengono previsti a carico dell’organo di controllo delle associazioni ulteriori compiti quali:
- monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; degli esiti di tale attività di monitoraggio deve dare atto il bilancio sociale.
- attestazione che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore
L’organo di controllo puo’procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, consistenti anche nella richiesta rivolta agli amministratori di notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.