Il Codice del Terzo settore approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 maggio 2017 entra in vigore oggi 3 agosto a seguito della pubblicazione in GU n.179 del 2 agosto 207 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Con la pubblicazione in Gazzetta si è concluso l'iter del decreto che dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri è stato sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari.
Il Codice riordina tutta la normativa che riguarda il Terzo Settore, individuando gli enti e le attività che vi rientrano.
Rientrano nel terzo Settore tutti gli “enti costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi”
Vi rientrano:
- organizzazioni di volontariato
- associazioni di promozione sociale
- enti filantropici
- imprese sociali, incluse le cooperative sociali
- reti associative e società di mutuo soccorso.
Il Codice del terzo Settore razionalizza i settori delle attività di interesse generale attraverso la compilazione di un elenco unico, introducendo nuovi settori di attività , fra i quali si segnalano:
- commercio equo e solidale
- comunicazione a carattere comunitario;
- alloggio sociale
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale di stranieri;
- agricoltura sociale;
- adozioni internazionali;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
L’elenco delle attività di interesse generale puo’ essere aggiornato periodicamente con D.P.C.M. da adottarsi su proposta dei ministri lavoro/MEF, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti .