Il decreto correttivo 2017, ha previsto la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti. La scorsa settimana, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la Circolare 22/E del 28.07.2017.
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 11, la definizione avviene “col pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 2036” del DPR n. 602 del 1973, “calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora".
Il successivo comma 2 dispone che, se la controversia attiene“esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, perla definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione”.
Ai sensi delle citate disposizioni, la somma dovuta per la definizione, cosiddetto “importo lordo dovuto”, è costituita:
- da tutti gli importi spettanti all’Agenzia delle entrate, richiesti con l’atto impugnato, nella misura in cui sono stati contestati39 con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, con esclusione solo delle sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie collegate al tributo. In particolare, per quanto concerne gli interessi, occorre tener conto di quelli di cui all’atto impugnato calcolati fino alla data di notifica dell’atto stesso;
- dagli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del DPR n. 602 del 1973, calcolati sull’importo dei tributi recati dall’atto impugnatoper il periodo che va dalla data di notifica dell’atto medesimo fino al sessantesimo giorno successivo.
Ecco un prospetto con l’indicazione dei tassi di interesse con riferimento alle principali imposte, da utilizzare per il calcolo degli interessi contenuti nell’atto impositivo fino alla data di notifica del medesimo (1^ colonna) e per il calcolo degli interessi dovuti fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto ai sensi dell’articolo 11, comma 1 (2^ colonna)
Imposta | Tasso di interesse da applicare dal giorno successivo alla scadenza del pagamento dell’imposta fino alla data di notifica dell’atto impugnato | Tasso di interesse da applicare per i 60 giorni successivi alla notifica dell’atto impugnato |
IRPEF IRES IVA IRAP |
dal 1/07/2003 al 30/09/2009 2,75% annuo dal 1/10/2009 4% annuo | dal 1/07/2003 al 30/09/2009 2,75% annuo dal 1/10/2009 4% annuo |
REGISTRO44 IPOTECARIA CATASTALE DONAZIONE | dal 1/07/2003 al 31/12/2009 1,375% semestrale dal 1/01/2010 3,5% annuo | dal 1/07/2003 al 30/09/2009 2,75% annuo dal 1/10/2009 4% annuo |
SUCCESSIONE IPOTECARIA CATASTALE | 4,5% semestrale dal 1/01/2010 2,5% semestrale | dal 1/07/2003 al 30/09/2009 2,75% annuo dal 1/10/2009 4% annuo |
Per le liti vertenti unicamente sugli interessi di mora o sulle sanzioni non collegate al tributo, l’importo lordo dovuto è costituito dal 40 per cento di quello in contestazione.
Per le liti che attengono esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, occorre verificare se l’importo relativo agli stessi tributi sia stato definito con altra tipologia di definizione (ad esempio, definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione, ex articolo 6 del DL n. 193 del 2016) o sia stato, comunque, pagato; in tali casi, la lite si definisce senza versare alcun importo, vale a dire con la sola presentazione della domanda di definizione entro il 2 ottobre 2017.