Per l’applicazione della definizione, l’articolo 11 del DL 50/2017 richiede che la lite fiscale sia pendente, anche a seguito di rinvio, alla data del 24 aprile 2017, e che, alla medesima data, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado “sia stato notificato alla controparte”
E’, inoltre, necessario che, “alla data di presentazione della domanda, …, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”. In sostanza, la definizione delle liti può riguardare soltanto i rapporti pendenti alla data del 24 aprile 2017 e, comunque, non esauriti alla data di presentazione della domanda.
Rimangono, quindi, esclusi:
- i rapporti esauriti alla data del 24 aprile 2017, in quanto già regolati da pronunce divenute definitive per mancata impugnazione ovvero già regolati da sentenze emesse dalla Corte di cassazione, che non abbiano disposto il rinvio al giudice di merito;
- i rapporti esauriti alla data di presentazione della domanda di definizione, a seguito di deposito di sentenza emessa dalla Corte di cassazione, che non abbia disposto il rinvio al giudice di merito.
Sono, inoltre, da considerarsi esauriti e, come tali, esclusi dalla definizione in esame, i rapporti per i quali, alla data del 24 aprile 2017 e a quella di presentazione della domanda, si sia già perfezionata la mediazione tributaria, di cui all’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 ovvero la conciliazione giudiziale, disciplinata dagli articoli 48, 48-bis e 48-ter del medesimo decreto.
In definitiva, sono pendenti:
- le controversie per le quali alla data del 24 aprile 2017 sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, non definite alla data di presentazione della domanda di definizione; in particolare, per i giudizi innanzi alle commissioni tributarie, occorre fare riferimento alla data in cui il ricorso introduttivo, anche se ricadente nella disciplina del reclamo e della mediazione di cui all’articolo 17- bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, è stato notificato all’Ufficio, non essendo necessario che, entro il 24 aprile 2017, vi sia stata anche la costituzione in giudizio;
- le liti interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 24 aprile 2017;
- le liti pendenti innanzi al giudice del rinvio o, infine, quelle per le quali siano ancora in corso, al 24 aprile 2017, i termini per la riassunzione.
Al contrario, non possono ritenersi definibili le cosiddette “liti potenziali”, riconducibili a quelle situazioni in cui il ricorso di primo grado non sia stato notificato alla data del 24 aprile 2017, pur essendo pendenti, alla medesima data, i termini di impugnazione di un atto notificato al contribuente.
Sebbene non previsto espressamente dall’articolo 11, si ritiene che siano ammesse alla definizione anche le liti instaurate mediante ricorsi affetti da vizi di
inammissibilità, in quanto proposti oltre i termini prescritti dalla legge ovvero privi dei requisiti di forma e di contenuto previsti dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 546 del 1992, purché entro il 24 aprile 2017 sia stato notificato il ricorso in primo grado e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, non sia intervenuta una pronuncia della Cassazione che ne abbia statuito l’inammissibilità.