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CALL CENTER: L'ISPETTORATO SU CRM E CONTROLLO A DISTANZA

2 minuti, Redazione , 01/08/2017

Call center: l'Ispettorato su CRM e controllo a distanza

Utilizzo di software per CRM da parte delle imprese di call center :ok solo se non comportano un controllo costante dell'attività dei lavoratori

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito  con la circolare n. 4 2017  le indicazioni operative  in caso di  installazione e utilizzo da parte delle imprese del settore dei call center di  software per il CRM , strumenti dai quali potrebbe derivare un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Si evidenziano importanti limitazioni cui sono tenute  le aziende in quanto, come noto sono necessari l'accordo sindacale o il provvedimento di autorizzazione dell'Ispettorato  se gli strumenti digitali  non sono  qualificabili come strumenti di lavoro , necessari a svolgere le prestazioni lavorative .

La prima questione che viene affrontata riguarda  quindi la possibilità di qualificare come “strumento di lavoro” il CRM (Customer Relationship Management)  ovvero i  sistema di gestione integrato e multicanale  che archivia tutti i dati relativi al rapporto con il cliente per situare ed  evadere al meglio  le richieste  tenendo  traccia di tutti i contatti.  

Per l’INL la risposta è positiva   nel caso  il programma effettui un semplice accoppiamento automatico fra la chiamata e l’anagrafica del cliente senza  ulteriori elaborazioni. In questi casi dunque l'accordo sindacale o l'autorizzazione da parte dell'Ispettorato non sono necessari .

Diverso il caso dei software che raccolgono ed elaborano  i dati relativi  l' attività telefonica di ciascun operatore (libero, non disponibile, in pausa, ecc.) ed i tempi medi di evasione delle diverse lavorazioni nonché i software calcolano la produttività giornaliera  il tempo dedicato al lavoro per ciascuna commessa e le pause effettuate da ogni singolo lavoratore.  

Secondo l'ispettorato in questo caso l'accordo sindacale è necessario;  infatti "l’installazione e l’utilizzo di “impianti audiovisivi e gli  altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei  lavoratori”, può essere giustificata esclusivamente per le esigenze previste dall’art. 4 della legge n. 300/1970 e, pertanto, solo in tali ipotesi può legittimarsi un controllo “incidentale” sull’attività del lavoratore, controllo che deve però necessariamente essere coniugato con il rispetto della libertà e della dignità del lavoratore stesso. Un software che monitora costantemente l'attività dei lavoratori   rischia di violare questa previsione normativa e  dunque  solo  non rientra nella definizione di strumento utile a “rendere la prestazione lavorativa”, per cui sono richiesti gli accordi sindacali o l'autorizzazione ministeriale,   ma  puo   addirittura rendere giustificato  un diniego di tale  rilascio da parte dell’Ispettorato del Lavoro.

Per approfondire vedi lo speciale  Privacyla sorveglianza dei lavoratori.

Ti potrebbe interessare anche il Commento "Privacy e controllo a distanza" (Sentenza di Cassazione N. 2531-2016

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