L'istituto di previdenza si adegua all'orientamento maggioritario della Cassazione e modifica le modalità di calcolo degli arretrati nel requisito reddituale per le prestazioni di invalidità civile .
Nello specifico l'INPS ha comunicato nel messaggio n. 3098 2017 che ai fini della erogazione della prestazione di invalidità civile collegata al reddito, nel limite reddituale massimo entro il quale si ha diritto alla prestazione, vanno conteggiati gli arretrati, ma solo se riferiti all'anno di competenza. Vanno esclusi gli arretrati erogati nello stesso anno, ma imputabili ad anni diversi. Di fatto dunque il limite reddituale risulta piu basso e potranno ottenere le prestazioni alcuni soggetti inizialmente esclusi.
Nel messaggio si spiega in particolare che in materia di verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito, la normativa vigente prevede che: “ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell’anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati ”.
In precedenza , la circolare INPS 126/2010, operava una distinzione tra assegno sociale e prestazioni di invalidità civile per cui: per la prima tipologia di prestazione la circolare, nel computo dei redditi ai fini del riconoscimento dell’assegno, si applicava il criterio di competenza.
Per le prestazioni di invalidità civile, invece, in mancanza di precisse disposizioni di legge, operava con il criterio di cassa per cui per la determinazione del limite reddituale, computava tutti i pagamenti arretrati soggetti a tassazione separata conseguiti, a prescindere dall’anno di competenza .
A seguito di nunerose pronunce giurisprudenziali , critiche su questo orientamento, l'Istituto ha sentito il Ministero e si adegua ora in particolare alla sentenza n. 12796/2005 della Cassazione a sezioni unite per la quale : "per la determinazione del limite reddituale, devono essere considerati anche gli arretrati - purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge (ad esempio, l'art. 3, comma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 335, relativa all'assegno sociale) - non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”.
A partire dalla data di pubblicazione del p messaggio, quindi gli arretrati saranno calcolati non nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza.
Per le istanze di prestazione di invalidità civile respinte per applicazione del criterio di cassa, che risultino ora avere diritto alla prestazione, in caso di ricorso o domanda di riesame saranno adottati i seguenti provvedimenti:
a) domanda respinta per la quale è pendente istanza di autotutela (domanda di riesame): la Sede dovrà accogliere l’istanza;
b) domanda respinta per la quale è pendente ricorso amministrativo al Comitato provinciale prima della seduta: la Sede dovrà riconoscere la prestazione in autotutela;
c) domanda respinta per la quale, a seguito di ricorso al Comitato provinciale e di accoglimento dello stesso, il Direttore di Sede abbia sospeso la delibera di esecuzione: dopo la trasmissione della sospensiva alla Direzione centrale sostegno alla non autosufficienza, quest'ultima trasmetterà alla Sede competente formale invito di accogliere l’istanza in autotutela.