La Corte di cassazione lavoro nella sentenza n. 16996 del 10 luglio ha affermato che il diritto al conseguimento delle maggiorazioni per le c.d. quote fisse previste per la perequazione automatica delle pensioni dall'art. 10, legge n. 160/1975, soggiace alla prescrizione ordinaria decennale e, in considerazione dell'avvenuta abrogazione della norma da parte dell'art. 21, legge n. 730/1983, non può essere riconosciuto ove la domanda amministrativa sia proposta decorsi dieci anni da tale data.
Nel caso specifico la Corte d'appello aveva confermato la statuizione di primo grado che aveva accolto la domanda di L., volta alla riliquidazione della propria pensione di reversibilità, liquidata in regime internazionale, con il computo, nella relativa base di calcolo, degli aumenti in quota fissa di cui alla l. 160/1975, art. 10
L’Inps ha presentato ricorso in Cassazione, affidandosi ad un unico motivo, ossia l'Inps denuncia violazione dell'art. 2934 c.c. in relazione alla L. n. 160 del 1975, artt. 10 e l. 730 del 1983, art. 21, per avere la Corte di merito confermato la statuizione di primo grado anche in punto di infondatezza dell'eccezione di prescrizione, così avallando il ragionamento del primo giudice secondo cui le c.d. quote fisse dovevano ritenersi parte del trattamento previdenziale e non già oggetto di un diritto autonomo.
I giudici della Cassazione ritengono che il motivo sia fondato, applicando il principio secondo cui il diritto al conseguimento delle maggiorazioni per le c.d. quote fisse previste per la perequazione automatica delle pensioni dalla L. n. 160 del 1975, art. 10, soggiace alla prescrizione ordinaria decennale e, in considerazione dell'avvenuta abrogazione della norma da parte della L. 730 del 1983, art. 21, che ne ha determinato il venir meno a decorrere dal 30 aprile 1984, non può essere riconosciuto ove la domanda amministrativa sia proposta decorsi dieci anni da tale data. Di conseguenza il ricorso e stato accolto e la sentenza è stata cassata.