In sede di conversione della manovra correttiva 2017 (DL 50/2017) sono stati modificati gli esoneri dagli obblighi dichiarativi per i soggetti che presentano istanza di accesso alla nuova edizione della procedura di collaborazione, estendendoli anche agli adempimenti dichiarativi relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
In particolare, i soggetti che accedono alla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria sono esonerati dagli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale limitatamente
- al 2016
- alla frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria. In caso di presentazione di istanza integrativa, che in base alla legge può essere trasmessa entro il 30 settembre 2017, il termine finale della frazione di 2017 che può essere oggetto di esonero dagli obblighi dichiarativi andrà a coincidere con la data di presentazione di quest’ultima.
E' previsto inoltre l'esonero dall'indicazione in dichiarazione per i redditi,
- generati da attività oggetto di collaborazione volontaria, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
- derivanti dall’investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, per i quali è versata l’IRPEF con l’aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale.
Tali esoneri dagli obblighi dichiarativi sono previsti dalla legge a condizione che
- le informazioni non indicate nella dichiarazione siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento all’istanza di collaborazione volontaria
- sia versato spontaneamente in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte nei termini previsti dalle norme sul ravvedimento operoso per il 2016 e per la frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza.
Per effetto della modifica normativa recata alla disposizione appena illustrata dall’articolo 1-ter del decreto legge n. 50 del 2017, l’esonero dagli obblighi dichiarativi, sempre limitatamente al 2016 e alla frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria, per i soggetti che accedono alla nuova edizione della voluntary disclosure e in relazione alle attività che ne sono oggetto, vale alle medesime condizioni anche per l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
Con tale disposizione si è pertanto reso omogeneo l’esonero per tutti gli obblighi dichiarativi connessi alla mera detenzione all’estero di attività sia finanziarie che patrimoniali (a prescindere dalla maturazione sulle stesse di eventuali redditi).
Da ciò consegue che nel versamento unico da effettuarsi entro il 30 settembre 2017, dovranno includersi anche l’IVAFE e l’IVIE dovute per il 2016 e per la frazione dell’anno di imposta 2017.
Sempre in relazione alla disciplina dell’esonero dagli obblighi dichiarativi, previsto in sede di riapertura dei termini per accedere alla collaborazione volontaria, si forniscono ulteriori chiarimenti con particolare riferimento alla frazione del 2017 che può essere oggetto di esclusione da tali adempimenti.