Il 3 luglio 2017, in Roma tra UNIONMECCANICA-CONFAPI e FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL è stata stipulata una ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per la piccola e media industria metalmeccanica e della installazione di impianti (CONFAPI), che decorre dal 3 luglio 2017 al 31 ottobre 2020. L'accordo è stato poi approvato dai lavoratori nel referendum del 24 e 25 luglio 2017.
In data 5 giugno 2018 è stato siglato un nuovo accordo relativamente ad aumenti per :
- indennità di reperibilità: con piccoli ritocchi in aumento (da 2 a 20 cent.per 1,2,3 livello; da 5 a 40 cent.per 4 e 5 liv.; da 6 a 50 cent. oltre il 5 liv.)
- indennità di trasferta per prestare la propria opera fuori dalla sede, come risarcimento forfettario delle spese sostenute relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Dal 1 giugno 2018 l'indennità di trasferta è fissata come nella tabella sottostante (in euro):
tipologia |
indennità dal 1 giugno 2018 |
trasferta intera |
43,24 |
quota pasto |
11,79 |
quota pernottamento |
19,66 |
Gli aumenti retributivi previsti sono indicati nella tabella sottostante (in euro):
Livello |
Minimi retributivi 1.11.2017 |
Aumenti retributivi 1.6.2018 |
1 |
1.309,74 |
11,7876 |
2 |
1.446,45 |
13,0180 |
3 |
1.604,89 |
14,4440 |
4 |
1.674,46 |
15,0702 |
5 |
1.793,68 |
16,1431 |
6 |
1.923,15 |
17,3084 |
7 |
2.063,22 |
18,5690 |
8-8Q |
2.243,72 |
20,1935 |
9-9Q |
2.495,24 |
22,4572 |
A decorrere dal 1° marzo 2018 le aziende attiveranno a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti piani di flexible benefits per un valore di 150 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2018.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZATE
Modificata anche la disciplina relativa all’apprendistato professionalizzante a seguito della pubblicazione del CCNL definitivo. La disciplina decorre dal 1° marzo 2018 e si applica ai contratti stipulati successivamente a tale data. Riportiamo di seguito le novità:
"Norme generali
Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nelle categorie dalla 3a alla 9a, con riferimento, per le categorie 8a e 9a, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
Durata del contratto
La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante è di 6 mesi; la durata massima del contratto è pari a 36 mesi. Per i lavoratori in possesso di titolo di studio (diploma di istruzione secondaria superiore o terziaria) inerente alla professionalità da conseguire tale durata sarà ridotta di 6 mesi
Le figure professionali per le quali è prevista la mobilità in 3a, così come stabilito dall’art. 11 lettera C) punto II e punto III (linee a catena), al termine del periodo di apprendistato saranno inquadrate in 3a categoria; per le sole figure professionali addette a produzioni in serie svolte su linee di montaggio semplice quando le mansioni siano caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive e comunque non ricomprendibili nella declaratoria della 3a categoria, la durata massima sarà pari a 24 mesi.
Inquadramento e retribuzione
Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore sarà inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione.
La retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di inquadramento nel primo periodo.
Nel secondo periodo, l’inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello.
Nel terzo periodo, fermo restando l’inquadramento come disciplinato al precedente comma, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione.
Previdenza complementare – Sanità integrativa, salute, prevenzione e benessere – Welfare
Ai lavoratori apprendisti di cui al presente contratto si applica quanto previsto agli artt. 50, 51 e 52 del CCNL.