Per favorire la compliance con i contribuenti, dal 2015 l'Agenzia delle Entrate rende disponibili al contribuente, o al suo intermediario, anche le comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1 giugno 2016, in continuità con quanto già disposto per il 2015, sono state approvate, per il 2016, le tipologie di comunicazioni di anomalie nei dati degli studi di settore relative al triennio 2012-2013-2014, mentre con il provvedimento del 6 giugno 2017, quelle relative al triennio 2013-2014-2015.
In continuità con il passato è stata prevista la pubblicazione nel Cassetto Fiscale dei contribuenti interessati delle comunicazioni di anomalie rilevate nei dati degli studi di settore.
L’obiettivo della comunicazione di anomalia resta quello di invitare il contribuente a valutare attentamente la situazione evidenziata ed eventualmente correggere spontaneamente errori od omissioni contenuti nel modello degli studi di settore.
Al riguardo, nel corpo delle comunicazioni viene specificato che, nel caso in cui il contribuente riconosca gli errori od omissioni rilevati, ha la possibilità di correggerli mediante il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse. A tale proposito, si rappresenta che, da quest’anno, viene indicato un codice atto in alto a destra di ogni singola comunicazione, che dovrà essere riportato dal contribuente nel modello F24 per versare gli importi dovuti a seguito di ravvedimento operoso.
In merito all’incongruenza segnalata, il contribuente viene informato che eventuali chiarimenti o precisazioni potranno essere forniti utilizzando il software “Comunicazioni anomalie 2017”, disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. Ad esempio, al fine di correggere, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’annualità 2016, il dato del costo per l’acquisto di materie prime, semilavorati, sussidiarie e merci (rigo F14) erroneamente inserito nel modello degli studi di settore relativo ad UNICO 2016, il contribuente dovrà:
- presentare una dichiarazione integrativa allegando il modello degli studi di settore con i dati corretti;
- versare € 31,25, pari ad 1/8 della sanzione minima applicabile alla violazione commessa a titolo di sanzione ridotta, con il codice tributo “8911”.
Le anomalie oggetto delle comunicazioni in argomento, emerse anche in presenza di “congruità” agli studi di settore, potrebbero essere dovute all’omessa o non corretta indicazione di dati per l’applicazione degli studi stessi. Al riguardo, in allegato al provvedimento del 6 giugno 2017 è riportata la specifica tecnica relativa ai 70 criteri (8 tipologie in più di quelle individuate per la campagna informativa del 2016) utilizzati per l’individuazione dei soggetti anomali.
Si possono ricondurre tali 70 criteri alle seguenti macroanomalie:
- incoerenze relative alla gestione del magazzino;
- incoerenze tra rimanenze finali ed esistenze iniziali;
- incoerenze relative ai beni strumentali;
- incoerenze relative all’incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi o compensi;
- incongruenze nei dati indicati relativi alla presenza di soci, percentuale di lavoro prestato, assenza di altri addetti e numero giorni di apertura;
- mancata o errata indicazione di dati fondamentali nel modello degli studi di settore;
- indicazione in dichiarazione della causa di esclusione “7” dall’applicazione degli studi per tre periodi d’imposta consecutivi;
- imprese che hanno indicato incongruenze relative al costo del venduto;
- imprese che hanno indicato utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e non hanno indicato il numero e/o la percentuale di lavoro prestato dagli associati;
- imprese che hanno indicato spese per la locazione di immobili e hanno omesso di indicare le relative superfici delle unità locali utilizzate;
- soggetti che presentano incongruenze tra i dati indicati nel quadro F – Elementi contabili e quelli corrispondenti dichiarati nel quadro T – Congiuntura economica;
- contribuenti che presentano incongruenze tra studio di settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell’applicazione degli studi di settore;
- contribuenti che hanno dichiarato di esercitare l’attività sotto forma di cooperativa a mutualità prevalente e risultano assenti nel relativo Albo.